Fotovoltaico a terra: più ampie le aree di
installazione
Semplificazioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici: vincoli meno stringenti
per le aree di installazione e modifiche procedurali.
Semplificazioni per realizzare gli impianti fotovoltaici a terra, criteri più flessibili per
identificare le aree su cui realizzare gli impianti, novità sulle procedure di valutazione:
sono le principali modifiche in ambito Fotovoltaico contenute nella legge di
conversione del decreto Ucraina bis.
Il provvedimento, lo ricordiamo, contiene un’ampia pagina sulle semplificazioni relative
a procedure edilizie, nell’ambito della quale si inseriscono le nuove norme sul
fotovoltaico.
Aree idonee per impianti fotovoltaici
Partiamo dalle aree sulle quali si possono installare gli impianti. L’articolo 7-
sexies prevede che siano considerate idonee, anche per impianti con moduli a terra:  aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500
metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (la
precedente disposizione prevede una distanza di 300 metri, quindi c’è
stato sostanzialmente un allentamento della regole; tecnicamente, la
disposizione va a modificare l’articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del
decreto legislativo 199/2021);  aree interne ad impianti industriali e stabilimenti e quelle classificate
agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri
dal medesimo impianto o stabilimento: anche qui, c’è ampliamento della
distanza, da 300 a 500 metri;  aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a
300 metri (la precedente regole prevedeva una distanza massima di 150
metri).
Ci sono poi semplificazioni relative ai vincoli ambientali. In particolare, non sono
necessarie valutazioni ambientali e paesaggistiche, o l’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e la realizzazione è consentita con il solo deposito della
dichiarazione sottoscritta dal progettista, nei seguenti casi:  impianti eolici (interventi di sostituzione della tipologia di rotore che
comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale
e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20%, mentre
prima la percentuale era fissata al 15%);  impianti fotovoltaici a terra (interventi che, anche se consistenti nella
modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione
dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout
dell’impianto, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo
non superiore al 50%. Nella formulazione precedente l’altezza massima
dal suolo non doveva superare il 205, e c’era l’ulteriore paletto della
variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15%).
Efficientamento immobili della PA
L’articolo 7-ter prevede poi una misura per il potenziamento del programma di
miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica
Amministrazione: nell’ambito del programma PREPAC sono ammessi a finanziamento
gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e
relativi sistemi di accumulo dell’energia, a condizione che si modifichino
contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento dei suddetti immobili,
al fine di valorizzare al meglio l’energia rinnovabile prodotta.
Competenze
Infine, c’è una precisazione relativa al passaggio alla competenza statale dei progetti
relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
con potenza complessiva superiore a 10 MW. La norma che prevede questo
trasferimento dalle Regioni allo Stato, ovvero l’articolo 17-undecies del dl 80/2021, si
applica alle domande presentate dal 31 luglio 2021. Ora, l’articolo 7-quater del dl
Ucraina bis specifica che le istanze presentate alla Regione competente prima del 31
luglio 2021, rimangono in capo alle medesime Regioni anche quando nel corso del
procedimento di valutazione regionale il progetto subisce modifiche sostanziali.
Fotovoltaico a terra: più ampie le aree di installazione Semplificazioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici: vincoli meno stringenti per le aree di installazione e modifiche procedurali. Semplificazioni per realizzare gli impianti fotovoltaici a terra, criteri più flessibili per identificare le aree su cui realizzare gli impianti, novità sulle procedure di valutazione: sono le principali modifiche in ambito Fotovoltaico contenute nella legge di conversione del decreto Ucraina bis. Il provvedimento, lo ricordiamo, contiene un’ampia pagina sulle semplificazioni relative a procedure edilizie, nell’ambito della quale si inseriscono le nuove norme sul fotovoltaico. Aree idonee per impianti fotovoltaici Partiamo dalle aree sulle quali si possono installare gli impianti. L’articolo 7- sexies prevede che siano considerate idonee, anche per impianti con moduli a terra:  aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (la precedente disposizione prevede una distanza di 300 metri, quindi c’è stato sostanzialmente un allentamento della regole; tecnicamente, la disposizione va a modificare l’articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 199/2021);  aree interne ad impianti industriali e stabilimenti e quelle classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento: anche qui, c’è ampliamento della distanza, da 300 a 500 metri;  aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (la precedente regole prevedeva una distanza massima di 150 metri). Ci sono poi semplificazioni relative ai vincoli ambientali. In particolare, non sono necessarie valutazioni ambientali e paesaggistiche, o l’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e la realizzazione è consentita con il solo deposito della dichiarazione sottoscritta dal progettista, nei seguenti casi:  impianti eolici (interventi di sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20%, mentre prima la percentuale era fissata al 15%);  impianti fotovoltaici a terra (interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50%. Nella formulazione precedente l’altezza massima dal suolo non doveva superare il 205, e c’era l’ulteriore paletto della variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15%). Efficientamento immobili della PA L’articolo 7-ter prevede poi una misura per il potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione: nell’ambito del programma PREPAC sono ammessi a finanziamento gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell’energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento dei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l’energia rinnovabile prodotta. Competenze Infine, c’è una precisazione relativa al passaggio alla competenza statale dei progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW. La norma che prevede questo trasferimento dalle Regioni allo Stato, ovvero l’articolo 17-undecies del dl 80/2021, si applica alle domande presentate dal 31 luglio 2021. Ora, l’articolo 7-quater del dl Ucraina bis specifica che le istanze presentate alla Regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime Regioni anche quando nel corso del procedimento di valutazione regionale il progetto subisce modifiche sostanziali.
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